Consulenze tecniche e perizie
Uno degli ambiti applicativi della disciplina psicologica è la consulenza tecnica che può essere prestata nei riguardi del Giudice o di una parte nel corso di un procedimento giudiziario.
A seconda della natura civile o penale del procedimento giudiziario in cui si interviene, la terapeuta a supporto del Tribunale assume rispettivamente la denominazione di Consulente Tecnico d’Ufficio (Ctu) o quella di Perito d’Ufficio.
Quando presta la sua attività nei confronti di una delle parti in causa è invece denominata Consulente tecnico di parte (Ctp).
In ambito giudiziario – civile, penale e minorile – la consulenza tecnica e la perizia possono essere richieste dal giudice o dalle parti:
- Consulenza tecnica d’ufficio (CTU, perizia): il giudice incarica un esperto per svolgere un’indagine conoscitiva allo scopo di acquisire conoscenze per valutare le circostanze esposte dalle parti in causa. I risultati dell’indagine conoscitiva non costituiscono mezzo di prova.
- Consulenza tecnica di parte (CTP): il professionista incaricato fornisce assistenza alle parti durante lo svolgimento dell’indagine di ufficio disposta dal giudice.
Nella giustizia civile mi occupo di consulenza tecnica psicologica per
- separazione,
- divorzio,
- idoneità genitoriale,
- affidamento dei figli
- adozione nazionale e internazionale
- valutazione del danno psichico ed esistenziale
- riattribuzione del sesso.
In campo penale, invece, mi occupo di perizia e consulenza psicologica circa
- imputabilità e responsabilità dell’autore di reato, pericolosità sociale e attendibilità della testimonianza.
- violenza sessuale a danno dei minori
- ascolto del minore vittima o testimone d’abuso
- incidente probatorio e audizione protetta.